Convenzione

Art. 16

Cessazione del sistema

In vigore dal 25 lug 1984
1. In caso di cessazione del sistema i beni, le attività e le passività verranno ripartite fra le Parti contraenti in proporzione alla superficie difesa ed in conformità alle disposizioni del regolamento finanziario del sistema di cui all', paragrafo 1, punto 2), della presente convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-16

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Cessazione del sistema (Art. 16 Esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.) — Testo vigente | Portale Normativo