Allegato II Accordo

Art. 3

Postazioni di lancio

In vigore dal 25 lug 1984
1. Le postazioni di lancio dispongono di: a) una o più rampe multiple per il lancio dei razzi, di caratteristiche balistiche differenti a seconda delle esigenze delle operazioni di difesa; b) un ricovero per il personale addetto, dotato di telecomando per il lancio dei razzi; c) un magazzino con scorta di razzi nella quantità fissata dai piani di lavoro; d) un sistema di collegamento con il centro operativo previsto dall', paragrafo 1 b), della convenzione; e) un sistema per segnalare alla popolazione l'imminenza e la cessazione dei lanci; f) ogni altra attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività. 2. Le postazioni di lancio devono essere costruite secondo le norme edilizie e di sicurezza in vigore rispettivamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. 3. La densità della rete di postazioni di lancio ed il loro raggio di azione sono fissati dalla commissione in base alle caratteristiche tecnico-balistiche dei razzi e del sistema comune di difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-aia-3

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Postazioni di lancio (Art. 3 Esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.) — Testo vigente | Portale Normativo