Allegato II Accordo
Art. 3
20 / 36Postazioni di lancio
In vigore dal 25 lug 1984
1. Le postazioni di lancio dispongono di:
a) una o più rampe multiple per il lancio dei razzi, di caratteristiche balistiche differenti a seconda delle esigenze delle operazioni di difesa;
b) un ricovero per il personale addetto, dotato di telecomando per il lancio dei razzi;
c) un magazzino con scorta di razzi nella quantità fissata dai piani di lavoro;
d) un sistema di collegamento con il centro operativo previsto dall', paragrafo 1 b), della convenzione;
e) un sistema per segnalare alla popolazione l'imminenza e la cessazione dei lanci;
f) ogni altra attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività.
2. Le postazioni di lancio devono essere costruite secondo le norme edilizie e di sicurezza in vigore rispettivamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.
3. La densità della rete di postazioni di lancio ed il loro raggio di azione sono fissati dalla commissione in base alle caratteristiche tecnico-balistiche dei razzi e del sistema comune di difesa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-aia-3