Convenzione
Art. 16
16 / 36Cessazione del sistema
In vigore dal 25 lug 1984
1. In caso di cessazione del sistema i beni, le attività e le passività verranno ripartite fra le Parti contraenti in proporzione alla superficie difesa ed in conformità alle disposizioni del regolamento finanziario del sistema di cui all', paragrafo 1, punto 2), della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-16