Convenzione

Art. 4

Commissione mista permanente italo-jugoslava per la difesa comune antigrandine

In vigore dal 25 lug 1984
1. Per assicurare l'applicazione della presente convenzione le Parti contraenti istituiscono una commissione mista permanente italo-jugoslava per la difesa comune antigrandine (in seguito chiamata "la commissione"), la quale avrà i seguenti compiti: 1) determinare gli indirizzi di funzionamento del sistema in particolare mediante direttive ai direttori dei centri di cui all' della presente convenzione; 2) adottare il regolamento finanziario del sistema; 3) adottare il regolamento di sicurezza; 4) adottare il regolamento dei centri; 5) determinare l'organico ed approvare il regolamento di servizio dei centri; 6) autorizzare le spese di investimento dei due centri sulla base delle modalità fissate nel regolamento finanziario; 7) approvare i rapporti annuali, presentati dai direttori dei centri; 8) adottare entro il mese di settembre il bilancio generale annuale di previsione del sistema; 9) approvare entro il mese di marzo il rendiconto generale annuale del sistema; 10) approvare i piani di lavoro del sistema; 11) seguire la realizzazione della convenzione e proporre l'adozione di misure adeguate; 12) sottoporre alle Parti contraenti proposte di modifica o integrazione delle disposizioni della presente convenzione; 13) esaminare e decidere sulle questioni controverse; 14) esercitare ogni altra funzione necessaria al conseguimento dei fini del sistema. 2. La commissione è composta da dodici membri e cioè sei per ciascuna Parte contraente. Di essa sono membri di diritto un rappresentante degli enti di cui all' ed i direttori del centro operativo e del centro di ricerca e documentazione di cui all' della presente convenzione. 3. Le deliberazioni della commissione sono prese di comune accordo. 4. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno. 5. Nei lavori della commissione possono collaborare anche esperti per le singole questioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-4

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Commissione mista permanente italo-jugoslava per la difesa comune antigrandine (Art. 4 Esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.) — Testo vigente | Portale Normativo