Convenzione
Art. 5
Attuazione del sistema
In vigore dal 25 lug 1984
1. Ciascuna Parte contraente designa un ente pubblico che provvederà, in conformità alla presente convenzione alla messa in funzione del sistema, in base ad un programma stabilito dalla commissione.
2. I rapporti tra ciascuna Parte contraente e l'ente pubblico di cui al primo punto del presente articolo sono disciplinati dal diritto interno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-5