Convenzione

Art. 5

Attuazione del sistema

In vigore dal 25 lug 1984
1. Ciascuna Parte contraente designa un ente pubblico che provvederà, in conformità alla presente convenzione alla messa in funzione del sistema, in base ad un programma stabilito dalla commissione. 2. I rapporti tra ciascuna Parte contraente e l'ente pubblico di cui al primo punto del presente articolo sono disciplinati dal diritto interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-5

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Attuazione del sistema (Art. 5 Esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.) — Testo vigente | Portale Normativo