Convenzione

Art. 1

Difesa comune antigrandine

In vigore dal 25 lug 1984
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA SULLA DIFESA COMUNE ANTIGRANDINE Premessa LA REPUBBLICA ITALIANA e LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA In conformità ai principi della convenzione sull'organizzazione meteorologica mondiale firmata a Washington l'11 ottobre 1947 e nello spirito degli accordi di Osimo sottoscritti in data 10 novembre 1975, desiderosi di promuovere la reciproca collaborazione economica e tecnica ed in considerazione dei desideri delle popolazioni confinanti di migliorare le proprie condizioni di vita, hanno convenuto quanto segue: . Difesa comune antigrandine 1. Le Parti contraenti convengono che la difesa antigrandine può essere efficace solo se eseguita in modo congiunto nelle zone di confine direttamente interessate riportate nella mappa (1: 400.000) che costituisce parte integrante della presente Convenzione (allegato I). 2. Le Parti contraenti concordano che i rispettivi territori determinati nella suddetta mappa possono essere difesi, a seconda della situazione meteorologica, anche da razzi antigrandine lanciati da postazioni site nel territorio dell'altra parte. Il sorvolo del confine italo-jugoslavo da parte di un razzo o di un suo frammento, lanciato in conformità alle disposizioni della presente convenzione, non viene considerato violazione dei rispettivi spazi aerei. 3. Le Parti contraenti si impegnano ad effettuare sul proprio territorio tutto ciò che sarà necessario per assicurare il funzionamento tecnico indisturbato della difesa comune antigrandine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-1

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