Convenzione

Art. 3

Compiti del sistema

In vigore dal 25 lug 1984
1. La difesa comune antigrandine viene organizzata in base alle informazioni fornite da un radar-computer in modo da attuare la difesa attiva dalla grandine con il lancio di razzi da quelle postazioni di lancio che in una data situazione meteorologica assicurino il massimo effetto nell'impedire la formazione della grandine. 2. Per la difesa comune antigrandine gli enti indicati all' della presente convenzione provvedono: a) al funzionamento di tutti i sotto-sistemi della difesa comune antigrandine; b) all'approvvigionamento del materiale necessario al funzionamento del sistema medesimo; c) al controllo ed all'attuazione delle ricerche sull'efficacia della difesa comune e all'introduzione di nuove scoperte scientifiche e tecniche nella tecnologia della difesa. 3. Il sistema funziona esclusivamente per scopi pacifici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-3

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Compiti del sistema (Art. 3 Esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.) — Testo vigente | Portale Normativo