Convenzione
Art. 11
Responsabilità per i danni
In vigore dal 25 lug 1984
1. Gli eventuali danni direttamente connessi con il funzionamento del sistema (come ad esempio: danni cagionati dalla caduta di un razzo o di una sua parte; trasporto dei razzi; difetto di fabbricazione dei razzi) saranno risarciti dagli enti di cui all' della presente convenzione in proporzione alle rispettive quote di finanziamento di cui all' della presente convenzione.
2. I danneggiati (persone fisiche o giuridiche) presentano le loro domande di risarcimento all'ente di cui all' della convenzione, la cui sede si trova sul territorio dove il danno è avvenuto (questo ente provvede alla relativa istruttoria).
3. La commissione esamina le domande di risarcimento e determina il relativo ammontare.
4. Nel caso in cui il danneggiato (persona fisica o giuridica) non accetti la valutazione fatta dalla commissione sarà competente il tribunale del luogo ove si è verificato il danno.
5. Gli enti di cui all' della convenzione possono contrarre a proprie spese un'apposita assicurazione per gli eventuali danni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-11