Art. 11 · Responsabilità per i danni
Convenzione

Art. 11

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Responsabilità per i danni

In vigore dal 25 lug 1984
1. Gli eventuali danni direttamente connessi con il funzionamento del sistema (come ad esempio: danni cagionati dalla caduta di un razzo o di una sua parte; trasporto dei razzi; difetto di fabbricazione dei razzi) saranno risarciti dagli enti di cui all' della presente convenzione in proporzione alle rispettive quote di finanziamento di cui all' della presente convenzione. 2. I danneggiati (persone fisiche o giuridiche) presentano le loro domande di risarcimento all'ente di cui all' della convenzione, la cui sede si trova sul territorio dove il danno è avvenuto (questo ente provvede alla relativa istruttoria). 3. La commissione esamina le domande di risarcimento e determina il relativo ammontare. 4. Nel caso in cui il danneggiato (persona fisica o giuridica) non accetti la valutazione fatta dalla commissione sarà competente il tribunale del luogo ove si è verificato il danno. 5. Gli enti di cui all' della convenzione possono contrarre a proprie spese un'apposita assicurazione per gli eventuali danni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-11