Convenzione

Art. 14

Durata ed entrata in vigore della convenzione

In vigore dal 25 lug 1984
1. La presente convenzione rimane in vigore per la durata di 10 (dieci) anni e sarà tacitamente prorogata per un periodo analogo, qualora nessuna delle Parti contraenti avrà manifestato la propria volontà di recesso mediante un preavviso di 6 mesi dalla data di scadenza di ciascun periodo contrattuale. 2. La presente convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-14

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