Allegato II Accordo
Art. 2
Caratteristiche ed impiego dei razzi
In vigore dal 25 lug 1984
1. La commissione di cui all' della convenzione decide i tipi di razzi da impiegare per la difesa antigrandine dopo averne ottenuto il riconoscimento da parte dei rispettivi organi nazionali competenti. Almeno un tipo di razzo deve raggiungere km 4,5 di quota con angolazione di 45°.
2. Le angolazioni di lancio dei razzi non devono essere inferiori a 450 rispetto all'orizzonte.
3. La commissione decide altresì sul tipo di sostanze nucleanti da utilizzare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-aia-2