Art. 8
Indennità
In vigore dal 9 giu 1984
A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello addetto ai servizi di supporto tecnico, amministrativo e contabile, sarà corrisposta, in sostituzione dell'indennità di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1975, n. 146, un'indennità mensile lorda pensionabile di L. 100.000, per tredici mensilità.
Detta indennità è cumulabile con l'indennità dovuta agli elicotteristi ed agli operatori subacquei ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-8