Art. 12

Mobilità del personale

In vigore dal 9 giu 1984
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, saranno regolamentati i trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatti salvi i trasferimenti d'ufficio per motivate esigenze di servizio, con il rispetto dei seguenti principi: a) l'amministrazione sarà tenuta a dare notizia delle sedi disponibili a domanda, mediante pubblicazione con circolare di servizio, casi da consentire agli eventuali interessati di avanzare domanda di trasferimento; b) il trasferimento di domanda sarà consentito soltanto nel caso che presso l'unità operativa o l'ufficio di destinazione vi sia disponibilità nella pianta organica e che tale disponibilità sia stata annunciata con la circolare di cui al precedente punto a); c) in mancanza di aspiranti ai posti dichiarati disponibili, l'amministrazione attuerà il trasferimento d'ufficio delle unità necessarie, motivandolo opportunamente; d) la domanda di trasferimento, da inoltrare alla direzione generale del personale entro il termine previsto dalla circolare di cui al punto a), dovrà contenere i motivi della richiesta ed i titoli preferenziali opportunamente documentati. I motivi che danno titolo al trasferimento possono essere di famiglia, di salute, di studio per sè e per i figli, ambientali e di ricongiungimento al coniuge. I titoli preferenziali, i relativi coefficienti e tutte le altre modalità inerenti al procedimento amministrativo, saranno determinati con decreto del Ministro, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale; e) l'assegnazione delle sedi avverrà sulla base della graduatoria derivante dai titoli presentati. Avverso la graduatoria sarà ammesso ricorso al consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-12

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