Art. 11
Diritto di informazione
In vigore dal 9 giu 1984
Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di contribuire a migliorare l'organizzazione del lavoro, la funzionalità e l'efficacia dei servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione assicurerà alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello di strutture centrali e periferiche, una tempestiva informazione sugli atti amministrativi relativi a:
a) programmi di investimento ordinari e straordinari, annuali e pluriennali, suddivisi per settori ed ambiti territoriali;
b) programmazione degli interventi diretti a fronteggiare casi d'urgenza;
c) strutture e sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sulla loro efficienza a livello centrale e periferico, sulla eventuale soppressione o nuova apertura di sedi e la loro dislocazione territoriale;
d) programmazione dei servizi e organizzazione del lavoro;
e) politica e gestione del personale, per quanto attiene a mobilità, organici, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale, turnazione, ripartizione funzionale nel territorio, sicurezza ed ambiente di lavoro, mense, servizi sociali e assistenziali;
f) piani di meccanizzazione e modifiche tecnologiche.
Analoghe informazioni saranno fornite a livello decentrato, nell'ambito delle rispettive competenze.
La periodicità, di norma, deve intendersi semestrale, comunque le informazioni saranno fornite ogni qualvolta l'amministrazione lo ritenga opportuno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-11