Art. 14
Mutamento di profilo professionale per inidoneità fisica
In vigore dal 13 dic 1988
Il personale appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita, può essere trasferito in un profilo professionale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile collocato nella medesima qualifica funzionale, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
Il trasferimento di cui al comma precedente può essere chiesto a domanda dal personale dichiarato inidoneo, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
Note all'articolo
- La L. 5 dicembre 1988, n. 521 ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che il presente articolo va interpretato "nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-14