Art. 16

Organizzazione del lavoro e distribuzione del personale

In vigore dal 9 giu 1984
Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali, procederà a definire i moduli organizzativi e gli standards tipologici atti ad assicurare la piena funzionalità dell'intervento operativo di soccorso e dell'attività di prevenzione, tali da stabilire criteri oggettivi per la distribuzione del personale, che siano omogenei per tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 21 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Ferma restando la disciplina prevista dalla legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, in materia organizzazione del lavoro, saranno organizzate, a cura del Ministero dell'interno, periodiche conferenze a livello nazionale o regionale, intese a verificare l'efficienza dei conseguiti e conseguibili.
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Organizzazione del lavoro e distribuzione del personale (Art. 16 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo