Art. 20
Onere finanziario
In vigore dal 9 giu 1984
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutato in lire 8,8 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 21,8 miliardi per l'anno 1984, in lire 30,6 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte
dell'accantonamento "miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - GASPARI -
SCALFARO - GORIA -
LONGO - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 17
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-20