Art. 15
Orario di lavoro
In vigore dal 9 giu 1984
In relazione al previsto aumento di organico disposto dalle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 4 marzo 1982, n. 66, l'orario ordinario di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotto a 38 ore settimanali dal 1 luglio 1985.
Qualora, anteriormente a tale data, si verifichi l'immissione in carriera di un contingente di personale di cui all'anzidetto programma, che comunque assicuri le esigenze di servizio, la riduzione potrà essere attuata, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a 39 ore settimanali a partire dal 1 gennaio 1985.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-15