Art. 10
Compenso per lavoro straordinario
In vigore dal 9 giu 1984
A decorrere dal 1 gennaio 1984, la misura oraria dei compensi relativi alla prestazione di lavoro straordinario è determinata ai sensi del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
In relazione al mantenimento della spesa complessiva per lavoro straordinario nei limiti degli stanziamenti previsti a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 1983, si applicano, altresì, i commi secondo e terzo dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, ai sensi dell' della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Sono fatte salve, altresì, le attribuzioni di lavoro straordinario per servizi particolari, ivi compresi quelli relativi all'attività di prevenzione, addestramento e formazione, o per attività imprevedibili causate da calamità o da eventi naturali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-10