Art. 5

Decorrenza dei benefici economici

In vigore dal 9 giu 1984
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli e in godimento al 31 dicembre 1982, verrà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate: +=======================+=====================+======================+ | | Personale operativo | Personale di supporto| +=======================+=====================+======================+ |a) dal 1 gennaio 1983 | 30% | 40% | +-----------------------+---------------------+----------------------+ |b) dal 1 gennaio 1984 | 70% | 85% | +-----------------------+---------------------+----------------------+ |c) dal 1 gennaio 1985 | 100% | 100% | +-----------------------+---------------------+----------------------+
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-5

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