Art. 2

Stipendi

In vigore dal 9 giu 1984
A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma del precedente , competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: primo livello...................... L. 3.300.000 secondo livello..................... L. 3.600.000 terzo livello...................... L. 3.800.000 quarto livello..................... L. 4.400.000 quinto livello..................... L. 4.800.000 sesto livello...................... L. 5.500.000 settimo livello..................... L. 6.400.000 ottavo livello..................... L. 7.700.000 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio. La determinazione dei nuovi stipendi spettanti è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1 gennaio 1983. Si applica la norma di cui all', ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Stipendi (Art. 2 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo