Art. 4
Norme particolari
In vigore dal 9 giu 1984
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 gennaio 1983, sono corrisposti per l'intero importo.
Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, maggiorato delle percentuali indicate nel successivo articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal precedente e quello di cui all' dal suddetto decreto.
Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti , e quello iniziale fissato per il livello stesso dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il nuovo stipendio è maggiorato dall'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio indicato all' del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-4