Art. 3

Benefici convenzionali

In vigore dal 9 giu 1984
Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione degli addetti ai servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile, è attribuita una classe di stipendio del 6 per cento, calcolata sullo stipendio iniziale del livello di appartenenza. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale del supporto tecnico, amministrativo e contabile, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, in servizio alla data del 1 gennaio 1983, sono attribuiti i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio in godimento e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica: a) due aumenti per il personale della terza qualifica; b) un aumento per il personale della settima ed ottava qualifica. L'ammontare dei suddetti aumenti è temporizzato, secondo il criterio di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica. Il beneficio previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, si estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già dipendente da organismi militari della Comunità atlantica.
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Benefici convenzionali (Art. 3 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo