Art. 8

Congedo ordinario

In vigore dal 15 apr 1984
A parziale modifica dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, il congedo ordinario per il personale con oltre quindici anni di servizio è elevato a 35 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-27;69#art-8

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