Art. 6

Lavoro straordinario

In vigore dal 15 apr 1984
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria del compenso relativo al lavoro straordinario è determinata, per ciascun livello retributivo, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'assegno personale di funzione, e della relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità. La predetta misura oraria è maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo. In relazione all'incremento della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà ridotto per il 1984 rispetto all'anno precedente il numero massimo di maggiori prestazioni complessivamente da autorizzarsi. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1984 nei limiti dell'importo iscritto nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1983.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-27;69#art-6

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