Art. 3
Benefici convenzionali
In vigore dal 15 apr 1984
Al personale di cui al primo comma del precedente promosso o nominato a qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporti il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.
Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.
Al personale in servizio al 1 gennaio 1983, appartenente al settimo ed ottavo livello retributivo, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-27;69#art-3