Art. 1

Area di applicazione

In vigore dal 15 apr 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 336, n. 337 e n. 338; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569; Visto l'accordo raggiunto in data 15 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e i sindacati di polizia S.I.U.L.P. e S.A.P., ai sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: . Area di applicazione Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti. Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1 gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.
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Area di applicazione (Art. 1 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.) — Testo vigente | Portale Normativo