Art. 5
Indennità pensionabile
In vigore dal 15 apr 1984
A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lorde:
agente............................ 265.000 agente scelto........................ 300.000 assistente.......................... 340.000 assistente capo....................... 390.000 vice sovrintendente..................... 390.000 sovrintendente........................ 410.000 sovrintendente principale.................. 430.000 sovrintendente capo..................... 450.000 vice ispettore........................ 450.000 ispettore.......................... 470.000 ispettore principale..................... 490.000 ispettore capo........................ 510.000 vice commissario....................... 510.000 commissario......................... 530.000 commissario capo....................... 540.000 vice questore aggiunto................... 550.000
A decorrere dalla stessa data all'agente ausiliario compete una indennità mensile di L. 140.000.
Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al primo comma del presente articolo compete la seguente indennità mensile lorda, per tredici mensilità, nelle misure sottoindicate:
agente............................ 54.000 agente scelto......................... 54.000 assistente.......................... 62.000 assistente capo........................ 69.000 vice sovrintendente...................... 73.000 sovrintendente........................ 73.000 sovrintendente principale................... 81.000 sovrintendente capo...................... 81.000 vice ispettore........................ 92.000 ispettore........................... 92.000 ispettore principale..................... 92.000 ispettore capo........................ 92.000 vice commissario....................... 100.000 commissario......................... 100.000 commissario capo....................... 115.000 vice questore aggiunto.................... 115.000
Con effetto dal 1 gennaio 1984 l'indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono soppressi.
È fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto, previsto dall' della legge 28 aprile 1975, n. 135.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-27;69#art-5