Art. 4

Decorrenza dei benefici economici

In vigore dal 15 apr 1984
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1 gennaio 1983, in applicazione degli articoli precedenti, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate: dal 1 gennaio 1983................... 35 per cento dal 1 gennaio 1984................... 75 per cento dal 1 gennaio 1985................... 100 per cento I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera. Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall' del presente decreto e quello di cui alla precedente normativa. Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dal presente decreto, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-27;69#art-4

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