Art. 2
Stipendi
In vigore dal 15 apr 1984
A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:
quarto livello..................... L. 4.400.000 quinto livello..................... L. 4.800.000 sesto livello...................... L. 5.500.000 sesto-bis livello.................... L. 5.950.000 settimo livello..................... L. 6.400.000 ottavo livello..................... L. 7.700.000 ottavo-bis livello................... L. 8.470.000
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.
La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1 gennaio 1983.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-27;69#art-2