Art. 12
Onere finanziario
In vigore dal 15 apr 1984
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 20 marzo 1984, n. 34.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1984
PERTINI
CRAXI - SCALFARO - GORIA -
LONGO - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi 11 aprile 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 36
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-27;69#art-12