Art. 11
Effetti dell'indennità pensionabile
In vigore dal 15 apr 1984
L'indennità pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell'assegno alimentare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-27;69#art-11