Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096

Art. 8

In vigore dal 4 apr 1984
L' del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente: "La domanda per l'iscrizione al registro, di cui all' della legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il richiedente dovrà fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varietà di cui viene richiesta l'iscrizione onde consentire la esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall' della legge. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per ammissione delle varietà di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varietà da iscrivere nel "registro nazionale" non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere. L'esame di cui sopra non è necessario anche per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunità europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà con proprio provvedimento le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima ed i campioni."
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-8

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