Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
Art. 13
In vigore dal 4 apr 1984
L' del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:
"Del certificato di cui all'art. 22 della legge, attestante l'esito dei controlli alle colture, una copia è conservata dall'ufficio od ente cui è attribuito il compito della certificazione, e una copia è rilasciata al richiedente il controllo.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare le disposizioni, amministrative e tecniche, applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-13