Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096

Art. 15

In vigore dal 4 apr 1984
L'art. 21 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente: "Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, per le patate nonché per le piante oleaginose e da fibra, per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varietà, il materiale di moltiplicazione è classificato nelle seguenti categorie: I) Sementi cerealicole: A) Sementi di base (avena, orzo, riso, frumento, spelta, segale, scagliola, granoturco). B) Sementi certificate (segale, granoturco, scagliola). C) Sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta). II) Sementi di piante foraggere: A) Sementi di base (tutte le specie). B) Sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, trifoglio persiano, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, favetta, favino, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata). C) Sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella). D) Sementi certificate di 3ª riproduzione (pisello da foraggio). E) Sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato 2 della legge). III) Sementi di barbabietole: A) Sementi di base. B) Sementi certificate. IV) Tuberi-seme di patate: A) tuberi-seme di base. B) tuberi-seme certificati. V) Sementi di piante oleaginose e da fibra: A) Sementi di base (tutte le specie). B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca). C) Sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia). D) Sementi certificate di 2ª riproduzione (arachidi, lino e soia). E) Sementi certificate di 2ª riproduzione (canapa monoica). F) Sementi certificate di 3ª riproduzione (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208, del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni). G) Sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-15

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Art. 15 Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi. — Testo vigente | Portale Normativo