Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
Art. 19
In vigore dal 4 apr 1984
L'articolo 30 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:
"Le condizioni poste dalla legge e dal presente regolamento per l'iscrizione nei registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati.
L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di piante agricole o di ortaggi, o in un registro nazionale di uno Stato membro delle Comunità europee, conformemente alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 70/457 e n. 70/458 del 29 settembre 1970, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel registro delle varietà di cui all' della legge limitatamente ai requisiti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.
L'iscrizione di una varietà in un registro di un Paese terzo può considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo delle Comunità europee abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà, ai fini della iscrizione nel registro, effettuati in detti Paesi terzi offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.
La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei registri di cui all' della legge, può essere effettuata in un Paese terzo, anziché in Italia o in un altro Paese della Comunità europea, qualora il competente organo della Comunità europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-19