Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
Art. 11
In vigore dal 4 apr 1984
L' del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:
"L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà.
Per ogni varietà iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varietà ed i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.
I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varietà iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varietà, sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunità europea. Le informazioni reciproche sono riservate.
I fascicoli relativi alla iscrizione delle varietà sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorchè il costitutore abbia chiesto, in conformità al terzultimo comma dell' della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varietà.
Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varietà, ogni iscrizione di una varietà nel registro nonché le varie modifiche del medesimo sono notificate agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunità europea.
Per ogni varietà iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe.
Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1 luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.
L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varietà e semprechè risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.
La domanda del rinnovo deve essere inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste almeno due anni prima della data di scadenza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-11