Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
Art. 9
In vigore dal 4 apr 1984
L' del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:
"Le domande di iscrizione al registro delle varietà, sono a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sottoposte all'esame della competente commissione, di cui all' della legge, che provvede a stabilire le modalità per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.
L'iscrizione è subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà.
Per stabilire la differenziabilità gli esami in campo comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili note nella Comunità europea ai sensi del successivo art. 16-bis ed altre varietà paragonabili disponibili.
Per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie, la commissione stessa può richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la collaborazione degli istituti e laboratori di sperimentazione agraria universitaria nonché degli uffici tecnici delle regioni.
I richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare, qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo richieda, l'ubicazione delle coltivazioni della varietà stessa e di consentire in ogni momento l'accesso a dette coltivazioni dei funzionari incaricati degli accertamenti.
Entro quattro mesi dal termine delle prove, esami ed accertamenti di cui al presente articolo, la commissione esprime il proprio giudizio sulla varietà esaminata. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà, entro trenta giorni, al richiedente l'iscrizione, le proprie determinazioni adottate al riguardo e, su richiesta del medesimo, il risultato delle prove.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-9