Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
Art. 4
In vigore dal 4 apr 1984
L' del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione degli ultimi quattro commi dell' della legge per piccoli imballaggi si intendono quelli contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato 4.
I piccoli imballaggi di sementi o di materiali di moltiplicazione delle specie contemplate nell'art. 24 della legge debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste al successivo art. 10-bis e, ad eccezione dei piccoli imballaggi CEE, contrassegnati ufficialmente in conformità al successivo .
I "Piccoli imballaggi CEE" di sementi di barbabietole ed i "Piccoli imballaggi CEE B" di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, debbono essere muniti all'esterno di una etichetta adesiva ufficiale conforme all'allegato 5; per quanto riguarda il colore dell'etichetta si applica quanto disposto all', primo comma, lettera a).
Su richiesta detti piccoli imballaggi CEE potranno essere contrassegnati in conformità al successivo .
È possibile procedere ad una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.
I piccoli imballaggi di sementi o materiali di moltiplicazione delle specie non contemplate nell'art. 24 della legge nonché i "Piccoli imballaggi CEE A" contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio stesso.
Il cartellino del produttore da apporre ai "Piccoli imballaggi CEE A" deve essere conforme all'allegato 5.
È permessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore ad un quinto di quelli indicati nell'allegato 4, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli della legge purchè sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: "campione gratuito non destinato alla vendita". I prodotti sementieri di varietà iscritte nel registro nazionale devono provenire comunque da lotti ufficialmente certificati."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-4