Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
Art. 1
In vigore dal 4 apr 1984
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096, SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SEMENTIERA
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L' del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:
"Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i responsabili della produzione di sementi e di altro materiale di moltiplicazione della categoria di "base" sono tenuti a comunicare a mezzo lettera raccomandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione delle sementi e del materiale anzidetto.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione.
Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazioni di "base".
Il Ministero medesimo, se necessario, può procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.
A richiesta del costitutore o del suo avente causa, le notizie ed i dati relativi ai componenti genealogici devono essere tenuti segreti.
La comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo, deve recare le seguenti indicazioni:
1) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;
2) nome e cognome ed indirizzo del responsabile delle medesime.
I responsabili, o i loro aventi causa, della conservazione in purezza di varietà o di ibridi possono far circolare nel territorio nazionale le sementi di generazioni precedenti a quella di base soltanto allo scopo della moltiplicazione e riproduzione delle medesime.
In tali casi i materiali sementieri devono essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile della conservazione in purezza dalla quale risulti che i medesimi non sono destinati alla
commercializzazione."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-1