Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 7

Seggi, liste e certificati elettorali

In vigore dal 17 ago 1983
Presso la sede centrale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e presso gli uffici e reparti periferici è istituito un seggio elettorale quando vi sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 30 e non superiore a 500. Per le sedi presso le quali siano in servizio più di 500 elettori, gli elettori stessi debbono essere ripartiti in più seggi elettorali. Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile l'istituzione del seggio votano per corrispondenza secondo le prescrizioni dettate dalla commissione elettorale centrale e con le modalità previste dal successivo . La determinazione del numero dei seggi da istituire e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi deve avvenire a cura della commissione elettorale circoscrizionale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede, per ciascun seggio, alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste: una degli elettori assegnati al seggio, e una degli elettori che votano per corrispondenza. Per gli elettori che votano per corrispondenza, la commissione elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio delle schede elettorali e delle relative buste per la restituzione. La lista, che deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita, deve contenere anche una colonna destinata alla apposizione delle firme richieste per la attestazione dell'avvenuta votazione. Un esemplare della lista deve essere affisso all'apposito albo o spazio dell'ufficio o reparto sede di seggio a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, per la durata di cinque giorni, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalità o qualifica. Il reclamo deve essere presentato entro i tre giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale, entro il sesto giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, in entrambi gli esemplari della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche. L'altro esemplare della lista viene trattenuto presso la commissione stessa per essere consegnato al presidente del seggio ai fini della votazione. Entro il quinto giorno precedente la data della votazione, a ciascun elettore viene consegnato, a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza, un certificato elettorale, come da allegato modello D, nel quale, oltre a generalità o qualifica, è indicato il seggio cui l'elettore è assegnato. Quando il certificato elettorale vada perduto o sia divenuto inservibile o non sia stato ricevuto, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in apposito registro, di ottenere, dalla commissione circoscrizionale competente, un altro stampato nel quale deve essere dichiarato che si tratta di duplicato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-7

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Seggi, liste e certificati elettorali (Art. 7 Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo