Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 10
Formazione delle liste dei candidati
In vigore dal 17 ago 1983
Le liste dei candidati devono essere presentate secondo le modalità indicate ai primi quattro commi dell'art. 87 della legge n. 121/1981. Ciascuna lista può essere contraddistinta da un simbolo.
Non è ammessa la presentazione di simboli dello Stato, di partiti e formazioni politiche, di associazioni sindacali esterne, ovvero di simboli identici o confondibili con quelli che contrassegnano altre liste già presentate.
La lista può essere costituita anche da una sola delle fasce indicate nel predetto art. 87, primo comma.
In ogni caso, ciascuna fascia compresa nella lista deve contenere un numero complessivo di candidati non inferiore a due e non superiore al numero massimo dei candidati da eleggere per la fascia medesima.
Di tutti i candidati devono essere indicati, per ciascuna fascia, cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, ufficio o reparto di appartenenza.
La relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
Qualora siano necessari più fogli per la sottoscrizione delle liste, ciascun foglio deve contenere l'elenco di tutti i candidati con le indicazioni previste dal precedente quarto comma.
Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, nè può presentarne alcuna.
Con la lista devono essere presentati:
a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al successivo ;
b) i certificati di cui al citato per ognuno dei presentatori;
c) il certificato, per ciascun candidato, dal quale risulti che egli appartiene ad una delle fasce degli elettori per la nomina a membro del Consiglio nazionale di polizia, ai sensi dell'art. 87 della legge predetta, rilasciato con le modalità di cui all';
d) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale centrale;
e) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per ciascuna commissione elettorale circoscrizionale, autorizzati anche a designare, per ciascun seggio, non più di due rappresentanti di lista: uno effettivo e uno supplente. Tutti i rappresentanti sono scelti tra coloro che, nell'ambito della circoscrizione, godono dell'elettorato attivo.
La lista deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori alla commissione elettorale centrale, nelle ore di ufficio dal venticinquesimo al ventiduesimo giorno antecedente la data di votazione.
Il presentatore deve dichiarare il proprio domicilio, l'ufficio o reparto in cui presta servizio, ai fini di eventuali notificazioni.
Il segretario della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando data ed orario della presentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-10