Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 13
Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature
In vigore dal 17 ago 1983
La commissione elettorale centrale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente , entro il giorno successivo invia alle commissioni elettorali circoscrizionali, a mezzo corriere speciale:
a) l'elenco delle liste ammesse, con il numero e l'eventuale simbolo che le contraddistinguono;
b) l'elenco dei nominativi dei rappresentanti di ciascuna lista in seno alle commissioni medesime.
La commissione elettorale centrale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:
1) fa stampare le liste dei candidati suddivise in fasce con il numero e l'eventuale simbolo che le contraddistinguono, in unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;
2) invia alle commissioni elettorali circoscrizionali, entro il dodicesimo giorno antecedente la votazione, un congruo numero di copie del manifesto perché siano affisse, a decorrere dal decimo giorno antecedente la votazione, in appositi albi o spazi degli uffici e reparti; due copie del manifesto debbono essere consegnate a ciascun ufficio elettorale di sezione;
3) fa stampare le schede di votazione e gli altri stampati occorrenti.
Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico e di diverso colore in relazione alla fascia, debbono avere le caratteristiche degli allegati modelli A e B.
Accanto al numero e all'eventuale simbolo che contraddistinguono ciascuna lista, debbono essere tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della fascia di appartenenza nell'ambito della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-13