Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 11
Certificato per la presentazione delle liste
In vigore dal 17 ago 1983
Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo ufficio o di reparto o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori dei componenti il Consiglio nazionale di polizia, nonché la qualifica rivestita e la sede di servizio.
In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio o suo delegato.
A coloro che disimpegnano funzioni di capo di ufficio o di reparto il certificato è rilasciato dal rispettivo delegato; ai capi dei servizi od uffici o reparti centrali o autonomi ed ai capi degli uffici o reparti provinciali, o con circoscrizione superiore, dal direttore centrale del personale o da un suo delegato.
Al personale fuori ruolo, comandato o comunque in servizio presso altre amministrazioni od enti diversi da quello di appartenenza, anche all'estero, il certificato è rilasciato dal direttore centrale del personale o da un suo delegato; al personale dei ruoli organici della Polizia di Stato provvisoriamente in servizio presso un ufficio o reparto diverso da quello di appartenenza nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio, o dell'ente o del reparto presso cui presta effettivamente servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-11