Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 11
11 / 35Certificato per la presentazione delle liste
In vigore dal 17 ago 1983
Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo ufficio o di reparto o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori dei componenti il Consiglio nazionale di polizia, nonché la qualifica rivestita e la sede di servizio.
In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio o suo delegato.
A coloro che disimpegnano funzioni di capo di ufficio o di reparto il certificato è rilasciato dal rispettivo delegato; ai capi dei servizi od uffici o reparti centrali o autonomi ed ai capi degli uffici o reparti provinciali, o con circoscrizione superiore, dal direttore centrale del personale o da un suo delegato.
Al personale fuori ruolo, comandato o comunque in servizio presso altre amministrazioni od enti diversi da quello di appartenenza, anche all'estero, il certificato è rilasciato dal direttore centrale del personale o da un suo delegato; al personale dei ruoli organici della Polizia di Stato provvisoriamente in servizio presso un ufficio o reparto diverso da quello di appartenenza nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio, o dell'ente o del reparto presso cui presta effettivamente servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-11