Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 6

Commissioni elettorali circoscrizionali

In vigore dal 17 ago 1983
Ciascuna commissione elettorale circoscrizionale è presieduta da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di dirigente superiore o primo dirigente, ed è composta da sei membri scelti dal Ministro su terna proposta dal Consiglio nazionale di polizia, sempre che il Consiglio stesso proponga tale terna entro i quindici giorni antecedenti la data di convocazione, con il seguente criterio: a) due tra i commissari; b) uno tra gli ispettori; c) uno tra i sovrintendenti; d) due tra gli agenti e gli assistenti. I membri possono essere scelti tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche e dei ruoli dei sanitari della Polizia di Stato. Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti per esercitare l'elettorato attivo ai sensi del precedente . Alla prima convocazione della commissione provvede il presidente che nomina il segretario. Per ciascuna seduta della commissione il segretario redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di liste presenti, già designati. Al termine di tutte le operazioni, un esemplare dei processi verbali con tutti gli atti allegati deve essere depositato presso la Direzione centrale del personale, il secondo esemplare è rimesso al Ministro. La commissione elettorale circoscrizionale provvede quindi agli adempimenti di cui ai successivi articoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-6

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