Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 5

Adempimenti della commissione elettorale centrale

In vigore dal 17 ago 1983
Oltre gli adempimenti di cui ai successivi articoli, la commissione elettorale centrale: 1) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento della elezione nell'attuazione delle presenti disposizioni; 2) assegna gli elettori alle singole circoscrizioni; 3) segnala ai competenti organi dell'Amministrazione, per la possibile adozione di provvedimenti disciplinari, i responsabili di turbative al regolare svolgimento della propaganda e delle operazioni elettorali, nonché coloro che siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento o che si siano resi colpevoli di infrazioni ai divieti previsti dal successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-5

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Adempimenti della commissione elettorale centrale (Art. 5 Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo