Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 3
Data dell'elezione
In vigore dal 17 ago 1983
Le elezioni sono indette con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del personale almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni.
Le elezioni hanno luogo in una giornata festiva; le votazioni relative proseguono fino alle ore quattordici del giorno successivo e possono effettuarsi solo presso i seggi elettorali, salvo quanto previsto dall', terzo comma e dall', ultimo comma.
Nel decreto di indizione delle elezioni:
a) è indicato il numero massimo dei candidati, determinato in proporzione alla consistenza dei rispettivi organici, da includere nelle liste nazionali di ciascuna delle fasce previste dall'articolo 87, primo comma, della legge n. 121/1981;
b) sono determinate le circoscrizioni elettorali costituite in base a raggruppamenti di uffici o reparti, a livello regionale o interregionale;
c) è nominata la commissione elettorale centrale e viene fissata la data della sua prima convocazione che dovrà avvenire entro il quarantaduesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni;
d) sono nominate le commissioni elettorali circoscrizionali e ne vengono determinati gli ambiti territoriali e le sedi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-3