Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 15
Arredamento della sala della votazione
In vigore dal 17 ago 1983
Ciascun locale destinato alla votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta e deve essere diviso in due settori da un tramezzo o transennamento con un'apertura centrale destinata al passaggio.
Nel settore riservato all'ufficio elettorale di sezione, gli elettori possono entrare solo per votare.
Nel settore riservato alla votazione devono essere disposte non più di tre cabine che assicurino la segretezza del voto.
A ciascun seggio sono assegnate tre cassette, una per fascia, destinate a custodire le schede da consegnare agli elettori e tre urne, anch'esse distinte per fascia, destinate a contenere le schede votate.
Alla fornitura del materiale provvede, in tempo utile, l'Amministrazione della pubblica sicurezza tramite i suoi organi centrali e le autorità periferiche che, ove occorra, richiedono la collaborazione dei comuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-15